È un aspetto al quale si pensa poco, anche tra fotografi: di chi è la proprietà delle fotografie di un matrimonio? Degli sposi? Del fotografo? Quante licenze definiscono la proprietà e l'utilizzo delle immagini su web?
Cercheremo di addentrarci nel intricato mondo del copyright, ovviamente tenendo in particolare considerazione la fotografia di matrimonio.
Diritto d'autore e altre licenze web
Il diritto d'autore rappresenta la parte del diritto universalmente riconosciuto (anche se ogni paese ha le sue differenze), che tutela l'autore di un'opera di carattere creativo, l'opera stessa dal plagio (il vero e proprio copyright), e i frutti che da essa derivano; si acquista automaticamente quando un'opera viene definita una creazione intellettuale.
Ma nel nostro universo iperconnesso e iperesposto, insieme ai diritti che tutelano l'autore dell'immagine, ci sono anche le licenze Creative Commons, che difendono la proprietà, l'utilizzo delle immagini e la loro condivisione. Gli utenti di internet possono quindi sfruttare e utilizzare queste opere secondo le condizioni stabilite dagli autori e senza chiedere il loro permesso.
Come si applica il diritto d'autore alle fotografie di nozze
Nell'era analogica, la fotografia era composta da due elementi fondamentali: il negativo e il positivo, ed erano entrambi oggetti reali e tangibili. Per il fotografo mantenere la proprietà dei negativi era fondamentale perché guadagnava sostanzialmente con le copie che stampava, e che diventavano per lui la fonte primaria di guadagno.
Con l'avvento della fotografia digitale, il problema della definizione legale diventa più complesso perché si inizia a parlare di formati (RAW per i negativi e JPG per le immagini stampabili), e soprattutto perché manca il senso su cui si basa la legge “analogica” perché mancano gli oggetti: il negativo e positivo sono infatti prodotti virtuali, quindi ci si muove in un campo decisamente ambiguo tra esistenza reale e digitale.
Il formato RAW infatti esiste solo in forma digitale e non è possibile stamparlo. Ma nonostante questo, esiste, quindi va regolamentato.
Inoltre, la difficoltà nel decidere come definire la proprietà dei negativi nei servizi nuziali nasce dalla difficoltà di definire in maniera univoca il servizio fotografico matrimoniale, che non ha una sola anima ma molte (è il racconto di un evento, ma è anche composto dai dettagli floreali, delle riprese della location e dei paesaggi che la circondano, e ovviamente è anche un servizio di ritratto); soprattutto esso va assolutamente inteso come un insieme di immagini e non valutando le singole immagini scattate.
Legge copyright in Italia
Per la legge italiana, dopo varie sentenze, la Corte Suprema ha stabilito che :
“a differenza di quanto previsto dall’art. 88 l.d.a. per le fotografie nell’ambito del contratto di lavoro e per le fotografie di oggetti su commissione, l’art. 98 l.d.a. non attribuisce alla persona ritratta un diritto esclusivo sulla foto. La norma si limita ad affermare l’esistenza di un diritto concorrente rispetto a quello del fotografo, consistente nella possibilità per la persona ritratta di utilizzare la fotografia. Il fotografo conserverebbe però la proprietà sui negativi e, salvo patto contrario, non sarebbe tenuto a consegnarli.”
Quindi la proprietà dei negativi digitali spetta al fotografo, il quale non è obbligato a consegnarli al committente (ma è obbligato a conservarli e custodirli con cura per almeno 10 anni), a meno che prima dello svolgimento del servizio non si siano accordati in modo differente.